CheckBlackList, pagina creata e gestita da professionisti nel settore
dell'Informatica, ci offre un elenco esaustivo dei reati che possono
essere perseguiti su Facebook:
Premessa
Qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su
Facebook) è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un minimo di 3
mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato
di origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE
rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia
Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e a seguito di un ordine di
procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Sinteticamente (e per semplificare) vi sono due tipologie di reati consumabili:
1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti
In questo caso, il social network è un semplice mezzo da utilizzare per ottenere qualcosa.
Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:
invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)
utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)
utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater)
scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato
ad es. di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)
inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale
2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")
Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi
inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche che risultano
sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte
dell'interessato.
Diffamazione
Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata,
fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento nei
confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive
(battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca
pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha
ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della
persona ritratta.
Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori
La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il
comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica,
intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e
spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB). Anche se per
integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di
conseguire un vantaggio o recare un danno, tali requisiti sono intesi in
modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni
di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti.
E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa, o
utilizzare marchi, simboli o loghi per rappresentare ciò che non si è, o
trarre comunque in inganno altri utenti sulla propria professione.
Si potrebbe configurare (?) anche il caso previsto dall'art 613 (Stato
di incapacità procurato mediante violenza), in fase di integrazione
(bis-ter) dove si sta discutendo in questi termini: "La fattispecie è
descritta come il comportamento di colui che, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, .... pone taluno in uno stato di soggezione
continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di
autodeterminazione, utilizzando tecniche di condizionamento della
personalità o di suggestione, che possono far uso unicamente sia di
mezzi di carattere esclusivamente psicologico sia di mezzi materiali."
(Disegno di Legge - Resoconto sommario n. 171 del 08/06/2010).
Art. 494 Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente
la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso
nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro
delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in
pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire
duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga
dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche
insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La
condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Offese a una confessione religiosa
Il reato di Vilipendio della religione dello Stato è stato modificato (2000).
Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:
Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
[Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero 508
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale
(Vilipendio della religione dello Stato). Il Testo riportava: "Chiunque
pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la
reclusione fino a un anno"].
Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante
vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a
euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende
una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del
culto.
Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con
espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano
consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del
culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose,
compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000. (...)"
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