Multa da 3 milioni di euro a Whatsapp per la condivisione dei dati degli utenti con Facebook. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 maggio, ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016 per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel primo procedimento, l'Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni
di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente
i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro
credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione. Coloro che
erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilità di
accettarne parzialmente i contenuti, potendo decidere di non fornire l'assenso a condividere le
informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l'app. La
condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini
caratterizzata dall'informazione sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover
interrompere la fruizione del servizio; l'inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il
consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell'opzione (opt-in) e la difficoltà,
infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini. L'altro
procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune
clausole del modello contrattuale sottoposto all'accettazione dei consumatori che vogliano usufruire
dell'applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l'accertamento della vessatorietà delle
disposizioni che prevedono: - esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie
e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; - la possibilità di
interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso; - il diritto
generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo e non consentire più all'utente l'accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un
analogo diritto per il consumatore.
Tra le altre disposizioni vessatorie accertate: - il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre
modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente
indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza
neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l'utilizzatore, unitamente alla
previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l'accettazione dei nuovi Termini anche
solo dalla mera inerzia inconsapevole dell'utente; - quale legge applicabile al contratto e alle
controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle
controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello
Stato della California; - un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli 'ordini e di non
fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si
esplicherebbero; - la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con
la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall'utente), senza prevedere la prevalenza
dell'interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.
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