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FURTI E RAPINE

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La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso o ad assicurare a sé o ad altri l'impunità. Nel diritto romano un editto del pretore Lucullo (76 a.C.) istituì un'azione da esperire entro l'anno per il quadruplo del valore dei danni provocati e delle cose asportate in caso di rapina. L'editto non riguardava soltanto le bona vi rapta commessi da bande di schiavi, ma anche quanti avessero organizzato attruppamenti di uomini sia quanti avessero solo istigato violenza, nonché la persona singola che avesse direttamente commesso la rapina. Autonoma configurazione ebbe così l’actio vi bonorum raptorum (per il quadruplo entro l'anno, per il simplum dopo in ogni caso infamante; con Giustiniano diventa mista a un tempo). Prima dell'editto del preto

FROTTEURISMO

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Il frottage è una pratica sessuale che consiste nello sfregamento di una qualsiasi zona del corpo, in particolare i genitali e le zone erogene, sul corpo di uno o più partner, attuato reciprocamente o unilateralmente, nudi o vestiti, sempre senza penetrazione. Il frottage può includere il contatto tra i genitali e la maggior parte delle altre pratiche sessuali senza penetrazione. Può rientrare nei preliminari sessuali, o essere un modo per ottenere gratificazione sessuale, senza impegnarsi in un rapporto orale, vaginale o anale, assimilabile alla masturbazione. Può precedere e preparare l'intimità tra i partner o sostituire la penetrazione, anche per preservare la verginità. Il termine frottage indicava anche una particolare parafilia, che spinge un soggetto ad attuare compulsivamente tale pratica sessuale con soggetti non consenzienti, di solito in luoghi pubblici affollati. Per tale comportamento, che può configurare il reato di molestia sessuale, si preferisce parlare di